STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE “OBIETTIVO SARONNO”
ARTICOLO 1 – DENOMINAZIONE
E’ costituita una libera Associazione politico culturale senza scopo di lucro denominata “OBIETTIVO SARONNO”, di seguito “Associazione”.
L’Associazione è indipendente e opera senza limitazioni di durata.
Ha la propria sede in Saronno (VA), in via Gaudenzio Ferrari 10/A; l’indirizzo della sede potrà essere variato, nell’ambito del Comune di Saronno, con semplice delibera del Consiglio Direttivo.
ARTICOLO 2 – FINALITÀ E VALORI
L’Associazione si propone di promuovere la partecipazione attiva dei cittadini alla vita della Città per mezzo di attività che hanno come obiettivo il rilancio civile, sociale, culturale, morale e politico di Saronno.
L’Associazione potrà intrattenere rapporti sulla base del reciproco riconoscimento con partiti politici, organizzazioni sindacali e di categoria, associazioni ed enti istituzionali, con particolare riferimento alla comunità saronnese, anche attraverso l’impegno nelle istituzioni del suo territorio, sia comunali sia, qualora se ne ravvisasse l’opportunità, provinciali, regionali e nazionali.
Il suo ambito operativo sarà prevalentemente, ma non esclusivamente, rivolto alla realtà locale e ai cittadini saronnesi inseriti in un contesto sovracomunale, con la partecipazione alla vita politica e amministrativa di Saronno.
Sono principi ispiratori dell’Associazione:
- la centralità della persona, considerata non soltanto come individuo, ma come parte integrante della comunità
- la valorizzazione delle persone, dei giovani e delle associazioni di volontariato, risorse fondamentali della città a cui va riconosciuto il proprio valore sociale
- la creazione di occasioni di incontro, ascolto, conoscenza per promuovere coesione alla ricerca di ciò che unisce
- la partecipazione come strumento di democrazia e di confronto
- la trasparenza nell’azione amministrativa
- la priorità della cultura, della formazione e della conoscenza come fondamenti per lo sviluppo della persona e della comunità
- la progettazione e lo sviluppo di “Saronno Smart City”, la Città Intelligente, partendo dalla definizione di una visione strategica, pianificata, organica e connessa alle potenzialità del territorio, ripensando la città in un orizzonte di lungo periodo e con un approccio integrato, che consenta di intervenire in un ampio ventaglio di ambiti. L’effettivo sviluppo della Smart City implica un percorso continuo di innovazione che porta all’erogazione di nuovi servizi e alla fruizione di nuovi prodotti, con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita, anche attraverso un più attento coinvolgimento dei cittadini nei processi di governo e un monitoraggio puntuale dei bisogni reali.
- la promozione della cultura e di pratiche per lo sviluppo sostenibile e il risparmio energetico con riferimento ai principi dell’economia circolare in grado di auto-rigenerarsi e puntare all’uso efficiente delle risorse
- la salvaguardia del verde pubblico, la tutela e la valorizzazione del territorio e dell’ambiente nel rispetto delle peculiarità di Saronno
- il perseguimento di obiettivi di recupero edilizio di qualità rifiutando le logiche speculative e di consumo del suolo.
Per il perseguimento dei propri scopi, l’Associazione potrà promuovere iniziative, attività informative, eventi e manifestazioni pubbliche.
L’Associazione potrà partecipare ai momenti elettorali, concorrendo alle competizioni politiche elettorali con liste di propri candidati, ed eventualmente d’intesa con altre formazioni politiche, associazioni, gruppi e persone purché in accordo con le finalità dell’Associazione stessa e del presente Statuto.
ARTICOLO 3 – I SOCI
Possono essere soci tutte le persone fisiche e le persone giuridiche che condividono le finalità dell’Associazione.
I Soci compongono, con facoltà di voto deliberativo, l’Assemblea.
Le persone giuridiche partecipano alla vita associativa per il tramite del loro legale rappresentante o di persona da questo delegata.
ARTICOLO 4 – DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO
Chi desidera diventare socio deve formulare domanda di ammissione al Consiglio Direttivo, specificando:
1) nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, professione e domicilio;
2) dichiarazione di accettazione dello Statuto e di tutte le norme in esso contenute;
3) eventuale precedente adesione ad altri partiti o movimenti politici;
4) il suo consenso al trattamento dei dati personali nella misura necessaria per il perseguimento degli scopi statutari dell’Associazione e limitata al periodo di validità dell’iscrizione.
Sull’accoglimento della domanda di ammissione decide liberamente il Consiglio direttivo con delibera presa con voto favorevole della maggioranza dei componenti il Consiglio stesso.
Il rifiuto dell’ammissione a socio non deve essere motivato.
Il Consiglio delibera sulla domanda di ammissione entro 30 giorni dalla presentazione della stessa.
ARTICOLO 5 – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI
Il Socio ammesso dovrà:
1) versare la quota annuale di adesione fissata dal Consiglio Direttivo;
2) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni, le delibere assunte dall’Assemblea e dal Consiglio Direttivo;
3) partecipare, secondo le proprie attitudini e possibilità, alle attività dell’Associazione;
4) indicare il recapito telefonico e l’indirizzo e-mail al quale poter ricevere le convocazioni di assemblea o eventuali comunicazioni dell"Associazione.
La qualità di socio non è trasmissibile.
ARTICOLO 6 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO
Il socio può sempre recedere dall’Associazione: il recesso si intenderà formalizzato a fronte della comunicazione scritta da parte dell’interessato al Consiglio direttivo.
La qualifica di socio ha durata annuale e può essere persa a fronte di delibera del Consiglio direttivo, assunta a maggioranza dello stesso, nei seguenti casi:
1) qualora il socio non rispetti le disposizioni del presente Statuto o di eventuali regolamenti interni dell’Associazione;
2) qualora il socio non rispetti le deliberazioni dell’Assemblea o del Consiglio direttivo;
3) qualora il socio, in qualunque modo, danneggi materialmente o moralmente l’Associazione;
4) qualora il socio svolga attività in contrasto o concorrenti con quelle dell’Associazione;
5) qualora il socio non abbia provveduto a corrispondere, nei termini indicati dal Consiglio direttivo, la quota annuale di adesione.
La decisione del Consiglio direttivo, nei casi sopra citati 1,2,3 e 4, dovrà essere comunicata per iscritto all’interessato. Nessuna comunicazione verrà predisposta nel sopra citato caso 5).
Nella eventualità di perdita della qualifica di socio, non potrà essere richiesta dallo stesso la restituzione delle quote e/o dei contributi versati.
ARTICOLO 7 – I SOSTENITORI
Possono altresì aderire all’Associazione in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico nei termini stabiliti. I sostenitori non sono Soci e quindi non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno semplicemente il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall’Associazione.
ARTICOLO 8 – GLI ORGANI SOCIALI
Gli organi sociali sono i seguenti:
a) L’Assemblea
b) Il Consiglio Direttivo
c) Il Presidente
ARTICOLO 9 – L’ASSEMBLEA DEI SOCI
Hanno diritto di partecipare all’Assemblea dei Soci con diritto di voto tutti i Soci che siano in regola con il versamento della quota associativa annuale, fatta salva la condizione indicata all’ultimo comma del precedente art. 5).
Il Consiglio direttivo potrà decidere di consentire la partecipazione all’Assemblea anche ad ospiti non iscritti, ai quali evidentemente non spetterà il diritto di voto.
L’Assemblea rappresenta il luogo del dibattito socio-culturale-politico dell’Associazione; costituisce l’organo consultivo per le decisioni che dovrà poi assumere il Consiglio direttivo.
In particolare sono attribuiti all’Assemblea i seguenti compiti:
- elegge il Presidente dell’Associazione;
- elegge i membri del Consiglio direttivo;
- per quanto riguarda il rendiconto economico dell’Associazione, delibera in merito al conto preventivo e consuntivo;
- formula proposte al Consiglio direttivo inerenti le finalità sociali e culturali da perseguire nell’annualità;
- formula proposte al Consiglio direttivo inerenti gli indirizzi politici da seguire nell’attività dell’Associazione;
- formula proposte al Consiglio direttivo inerenti la realizzazione di eventi e di iniziative a carattere socio-culturali-politiche dell’Associazione;
- ratifica l’ammontare delle quote associative e il termine ultimo per il loro versamento determinati dal Consiglio Direttivo;
- delibera, su proposta del Consiglio direttivo, sulle modifiche dello statuto e sulla adozione di eventuali regolamenti;
- delibera, su proposta del Consiglio direttivo, l’eventuale scioglimento dell’Associazione e la destinazione dell’eventuale patrimonio dell’Associazione.
L’Assemblea deve essere convocata dal Presidente almeno due volte all’anno, indicativamente entro il 30 Aprile per la prima convocazione e entro il 30 Novembre per la seconda convocazione, per approvare la relazione socio/politica/culturale redatta dal Consiglio direttivo e, se necessario, il rendiconto economico dell’Associazione, sia preventivo che consuntivo.
Il Presidente potrà inoltre convocare l’Assemblea ogni qualvolta ne ravvisasse la necessità o l’opportunità.
Il Presidente deve inoltre convocare l’Assemblea quando ne sia fatta richiesta motivata, indicante perciò anche l’argomento da porre all’ordine del giorno, da almeno un quinto dei Soci, entro 30 giorni dal ricevimento di detta richiesta.
L’Assemblea è convocata mediante avviso da inviare a tutti i Soci al recapito dagli stessi indicato di cui al precedente art. 5), almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione, salvo casi di particolare urgenza per i quali è ammessa la convocazione con sole 48 ore di preavviso.
L’avviso di convocazione deve indicare il giorno, l’ora di prima e seconda convocazione, il luogo di riunione e l’ordine del giorno contenente gli argomenti di discussione.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione oppure, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, oppure, in caso anche di sua assenza o impedimento, da un Consigliere delegato dal Presidente. Della riunione assembleare è redatto in apposito registro il verbale, il quale sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario di assemblea che verrà nominato, di volta in volta, dall’Assemblea stessa su proposta del Presidente.
L‘Assemblea è valida in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro Socio, mentre in seconda convocazione (che può avere luogo nello stesso giorno della prima) è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. Ciascun aderente può essere latore al massimo di due deleghe.
Le delibere assembleari sono assunte a maggioranza semplice (50% + 1 dei presenti votanti) salvo i casi di cui ai successivi art. 13 e 14. Di norma le votazioni saranno palesi, per alzata di mano, o segrete nel caso si decida sulle singole persone.
Nelle eventuali votazioni di approvazione del rendiconto economico, i componenti del Consiglio Direttivo dovranno astenersi.
Le deliberazioni dell’Assemblea sono vincolanti per tutti i Soci, anche se non intervenuti.
ARTICOLO 10 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, dal Vice Presidente, dal Responsabile Amministrativo e da quattro Consiglieri eletti dall’Assemblea tra i Soci.
Nei casi di decesso, dimissioni, permanente impedimento, decadenza di un Consigliere eletto dall’Assemblea, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti; allorché questa fosse esaurita, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire.
Qualora venisse meno la maggioranza dei Consiglieri, l’intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto.
Le funzioni di Presidente, di Vice Presidente, di Responsabile Amministrativo e di Consigliere sono svolte gratuitamente.
Non può essere nominato membro del Consiglio Direttivo, e se nominato decade, chi si trova nelle condizioni previste dall’art. 2382 del Codice Civile.
Decade dalla carica di Consigliere chi, senza giustificato motivo, non intervenga per tre volte consecutive alle sedute del Consiglio Direttivo.
Le condizioni per la perdita della qualifica di Socio di cui al precedente art. 6) costituiranno evidentemente motivo di decadenza anche dalla carica di Consigliere. Tale decisione spetterà al Consiglio direttivo che delibererà, in assenza del Consigliere interessato, a maggioranza dei tre quarti dei presenti comunicando la decisione in forma scritta al Consigliere interessato.
Il Consiglio Direttivo dura in carica per un periodo di tre esercizi; i Consiglieri possono essere rieletti.
I Consiglieri svolgono i loro compiti nell’esclusivo interesse dell’Associazione.
Il Consiglio Direttivo nella prima riunione elegge al suo interno il Vice Presidente e il Responsabile Amministrativo.
La firma e la rappresentanza sociale sono affidate al Presidente; in caso di sua accertata assenza, tali mansioni spettano al Vice Presidente.
AI Presidente spetterà inoltre la conservazione e il trattamento dei dati personali dei Soci in relazione alle norme legislative vigenti. I dati potranno essere utilizzati dall’Associazione per i soli fini istituzionali limitatamente al periodo di validità dell’iscrizione dei Soci.
La responsabilità per la gestione economica e la correlata firma relativa a spese e quietanze spetta invece al Responsabile Amministrativo che agisce in accordo a quanto deliberato dal Consiglio direttivo.
Al Responsabile amministrativo è conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l’incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerenti le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo provvede all’amministrazione e alla gestione dell’Associazione e più particolarmente esso può deliberare su tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque rientrino nell’oggetto sociale, fatta eccezione di quelli che sono di competenza dell’Assemblea. In particolare:
- sentita l’Assemblea, individua le attività di ordine sociale, culturale e politico da realizzare e la predisposizione di strumenti di informazione inerenti l’attività dell’Associazione;
- sentita l’Assemblea, decide la linea politica dell’Associazione;
- decide la partecipazione ad eventuali competizioni elettorali, in forma individuale o, sentito il parere dell’Assemblea, d’intesa con altre formazioni politiche, associazioni, gruppi di persone, purché in accordo con le finalità dell’Associazione stessa;
- in caso di partecipazione a competizioni elettorali, decide la composizione della lista dei candidati e le nomine inerenti incarichi amministrativi affidati all’Associazione;
- propone modifiche allo Statuto da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
- redige eventuali regolamenti da proporre all’approvazione dell’Assemblea;
- compila il rendiconto economico preventivo e consuntivo, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
- determina la quota annuale di adesione all’Associazione;
- delibera preventivamente le spese da effettuare per determinati scopi, progetti, eventi o attività discussi ed approvati dal Consiglio stesso
- decide sull’ammissione, recesso ed esclusione di Soci ai sensi del disposto dei precedenti artt.4 e 6.
Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni tre mesi: è convocato dal Presidente tutte le volte che lo riterrà necessario o opportuno, e comunque a fronte di domanda motivata di almeno 4/7 dei Consiglieri.
La convocazione è fatta a mezzo e-mail da spedirsi almeno 5 giorni prima di quello fissato per la riunione, o in caso di urgenza, almeno 48 ore prima della riunione.
Le sedute del Consiglio Direttivo sono valide se è presente la maggioranza dei Consiglieri.
Il Presidente dirige i lavori del Consiglio Direttivo, dei quali vengono redatti verbali, trascritti, a cura di un Consigliere all’uopo nominato dal Presidente, su apposito registro.
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono adottate a maggioranza dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente o, in sua assenza, del Vice presidente o di un delegato.
Il Presidente può deliberare in autonomia qualora sia necessario l’assunzione di decisioni urgenti e indifferibili che riguardano la vita dell’Associazione stessa e/o il funzionamento degli organi associativi; viene fatto salvo, in ogni caso, l’obbligo di ratifica della suddetta delibera da parte del Consiglio Direttivo.
ARTICOLO 11 – IL PRESIDENTE
Il Presidente ha la direzione dell’Associazione e la rappresenta e ne ha la firma sociale; convoca e presiede l’Assemblea dei Soci e il Consiglio Direttivo.
Il Presidente sorveglia sul buon andamento dell’Associazione ponendo attenzione al rispetto da parte dei Soci delle norme statutarie e di eventuali altri regolamenti vigenti.
Il Presidente dura in carica tre esercizi e può essere rieletto.
In caso di accertata assenza o impedimento del Presidente, ne esercita le funzioni il Vice Presidente.
Nei casi di decesso, dimissioni, decadenza o permanente impedimento del Presidente, il Vice Presidente provvederà tempestivamente a convocare l’Assemblea al fine di eleggere un nuovo Presidente, che rimarrà in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio Direttivo.
ARTICOLO 12 – DISPONIBILITÀ ECONOMICHE
Le disponibilità economiche dell’Associazione sono composte da:
- quote annuali di iscrizione all’Associazione;
- eventuali liberalità che dovranno in ogni caso essere annotate in apposito registro;
- eventuale fondi derivanti da eventi o manifestazioni organizzate dai Soci;
ARTICOLO 13 – ANNO SOCIALE E RENDIMENTO ECONOMICO
L’esercizio sociale decorre dal primo Gennaio al trentuno Dicembre di ogni anno.
Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo provvederà alla redazione del Rendiconto Economico. Gli avanzi di gestione derivanti dalle disponibilità economiche di cui al precedente articolo non potranno in alcun modo essere ripartiti tra i Soci, ma solo impiegati per le attività sociali che il Consiglio Direttivo potrà deliberare.
ARTICOLO 14 – MODIFICHE ALLO STATUTO
Il presente Statuto può essere modificato solo con l’approvazione dell’Assemblea dei Soci, con il voto favorevole dei due terzi dei presenti votanti che, in questo specifico caso, devono risultare pari ad almeno il cinquanta per cento più uno degli iscritti aventi diritto al voto.
ARTICOLO 15 – SCIOGLIMENTO
Lo scioglimento dell’Associazione, proposto dal Consiglio Direttivo, è deliberato dall’Assemblea dei Soci, con la maggioranza dei tre quarti degli associati. Le disponibilità economiche che eventualmente dovessero rimanere non potranno in alcun caso essere distribuite tra i Soci o i membri del Consiglio direttivo.
Nella eventualità della esistenza di tale residuo, il Consiglio Direttivo delibererà la sua devoluzione ad un ente del terzo settore come previsto dal D. Lgs. 117/2017 e s.m.i.
ARTICOLO 16 – DISPOSIZIONI LEGISLATIVE
Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni legislative vigenti in materia di Associazioni.